D.lgs. 33/2013 art. 12, c. 1, 2
Le fonti normative che disciplinano l’attività dei Consorzi di Bonifica vengono di seguito elencate:
COSTITUZIONE ITALIANA Art. 44 della Costituzione italiana
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
CODICE CIVILE Art. 857 - 865 del C.C. Sezione III della Bonifica Integrale
Le disposizioni contenute negli articoli ivi indicati nel promuovere e riconoscere l’attività di bonifica, individuano i terreni interessati, la misura dei contributi consorziali dovuti dai proprietari e le sanzioni in caso di inosservanza.
REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215 Nuove norme per la bonifica integrale
Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle
LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.
Adottato dal Commissario con Delibera n°2 del 12/11/2008 Approvato con D.P.G.R n° 241 del 28/1112008.
In fase di approvazione