D.lgs. 33/2013 art.. 16, c. 1, 2
I "Consorzi", Enti di Diritto Pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/2/1933 n. 215, esplicano le funzioni ed i compiti che sono loro attribuiti dalla legislazione statale in materia di bonifica e di difesa del suolo e dalle leggi regionali finalizzate al conseguimento dei propri fini istituzionali.
Essi contribuiscono all'azione programmatica e amministrativa della Regione e dell'Ente delegato in materia di forestazione per la redazione dei piani regionali in particolare per le finalità agricole e della vita rurale perseguendo prioritariamente nell'ambito dei compiti statutari ed in relazione ai problemi più rilevanti del governo del territorio i seguenti obiettivi:
a) Predisposizione, sentiti gli enti locali interessati, dei piani comprensoriali di bonifica coordinati con gli altri piani e programmi di assetto e sviluppo del territorio, nonché alla difesa del suolo (legge 183/89).
b) Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di difesa del suolo, affidate in concessione da parte degli organismi europei, dello stato della regione, dell'ararninistrazione provinciale delle comunità montane, dei comuni singoli od associati nonchè di ogui altra opera pubblica di bonifica di carattere civile infrastrutturale.
c) Gestione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica eseguite in concessione.
d) Svolgimento delle attività dì orientamento e promozionali e tendenti al conseguimento della razionale utilizzazione delle opere finalizzate all'incremento delle produzioni ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e del mondo agricolo in genere.
e) Attività intese a conseguire, attraverso il governo delle acque di scolo e di irrigazione, il razionale utilizzo delle risorse idriche.
f) Il risanamento ed il riordino idrologico finalizzato alla tutela del territorio e dell'ambiente.
g) Assistenza alla proprietà consorziata nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie ed obbligatorie, anche comuni a più fondi.
h) Quanto altro di propria competenza, secondo la vigente legislazione.
Tali priorità, così caratterizzate, sono gli elementi fondamentali cui si fa riferimento per l'impostazione del Piano di Organizzazione Variabile, che a nornla del C.C.N.L. 3117/1994, deve essere adottato in sostituzione del Regolamento Organico.
Date le fondamentali caratteristiche di autogoverno dei "Consorzi", il P.O.V. ha lo scopo precipuo di realizzare una migliore efficienza organizzativa ed operativa dei servizi consortili, nonché una gestione più economica.
E' sulla base delle suddette esigenze che con il P.O.V. si delinea l'assetto strutturale dell'Ente, e si individuano, attraverso le declaratorie esistenti nelle singole fasce funzionali del C.C.N.L., le relative figure professionali per lo svolgimento delle attività.